Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
La domanda, da inoltrare per tramite della competente autorità consolare, deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Entro il mese di novembre l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette al comune l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle
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della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla
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militari morti in guerra per i quali le competenti autorità abbiano comunicato il decesso, ancorchè non sia pervenuto al comune di residenza il
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documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.
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di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.
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altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario